Transizione 5.0: approvato il decreto, cosa cambia su crediti d’imposta, controlli e risorse

Il decreto-legge con misure urgenti sul Piano Transizione 5.0 (e su produzione di energia da fonti rinnovabili) ha ottenuto il via libera definitivo della Camera con 205 voti favorevoli, dopo l’approvazione del Senato. Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro il 20 gennaio 2026.

Oltre a rendere più “operativo” il Piano Transizione 5.0, il testo interviene anche su:

  • la disciplina delle aree idonee per impianti da fonti rinnovabili;

  • l’aggiornamento dei criteri di golden power (poteri speciali dello Stato sugli asset strategici).


1) Transizione 5.0: regole più chiare, più controlli, più risorse

Termini più definiti per le domande

Il decreto punta a rendere il Piano più “affidabile” stabilendo in modo puntuale i termini per presentare le domande di accesso alle agevolazioni. (I dettagli operativi andranno seguiti nelle procedure e nei canali ufficiali una volta consolidate le regole in conversione).

Stop al doppio beneficio sugli stessi beni: chiarito il divieto di cumulo

Con una norma di interpretazione autentica viene chiarito un punto cruciale: sugli stessi beni agevolati non è possibile ottenere sia il credito Transizione 5.0 sia il credito per investimenti in beni strumentali nuovi previsto dalla L. 178/2020 (commi 1051 e seguenti).

👉 In pratica: se un investimento è già “coperto” da una delle due misure, non si può sommare anche l’altra sullo stesso bene.

Più fondi disponibili

Sul fronte finanziario, la disponibilità complessiva viene rafforzata:

  • 2,5 miliardi (da rimodulazione PNRR)

  • + 250 milioni introdotti dal decreto.

Controlli rafforzati: più ruolo al GSE

Viene potenziato il ruolo del GSE nelle verifiche e nei controlli, con l’obiettivo di riconoscere i benefici solo se gli investimenti sono reali e pienamente conformi ai requisiti.


2) Rinnovabili: aree idonee, semplificazioni e piattaforma digitale

Il decreto interviene anche sulla cornice regolatoria delle rinnovabili, per accelerare la realizzazione degli impianti e sostenere gli obiettivi PNRR. In particolare, viene definito un assetto più organico su:

  • impianti agrivoltaici;

  • aree idonee su terraferma e in mare;

  • regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee;

  • interventi in siti UNESCO;

  • una piattaforma digitale per la mappatura delle aree idonee e delle “zone di accelerazione”.

Un nuovo Allegato C-bis fissa inoltre obiettivi regionali di potenza aggiuntiva in linea con il PNIEC.

Disciplina transitoria: cosa succede ai procedimenti già avviati

Le nuove regole non si applicano ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del decreto: questi continueranno con la normativa precedente.

Inoltre, per progetti su aree agricole di particolare pregio, Regioni e Province autonome potranno presentare opposizione in conferenza di servizi.


3) Golden power: più attenzione alle operazioni extra-UE

Con l’art. 2-bis (introdotto al Senato) vengono aggiornati i poteri speciali dello Stato sugli attivi strategici in energia, trasporti e comunicazioni, includendo profili di sicurezza economica e finanziaria nazionale, soprattutto nelle operazioni con soggetti extra-UE.

Nel comparto finanziario (creditizio e assicurativo), i poteri speciali non si applicano quando sono pendenti procedure autorizzative presso le autorità UE competenti (BCE e Commissione europea).


Cosa significa in concreto per imprese e investitori

Se stai pianificando investimenti “5.0” o operazioni collegate a rinnovabili/M&A, il decreto mette in evidenza 3 cose pratiche:

  1. Pianificazione corretta degli incentivi: attenzione al divieto di cumulo sui medesimi beni.

  2. Documentazione e conformità: i controlli vengono rafforzati (ruolo GSE).

  3. Tempi e procedimenti: per FER e aree idonee contano molto le regole (e la fase transitoria).

Se vuoi, possiamo analizzare insieme l’investimento (o il progetto) per capire quale agevolazione è applicabile e impostare da subito la documentazione nel modo corretto.


Francesco Paolo La Francesca – Consulente Tributario Qualificato ATI e Certificato UNI 11511

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