Il cosidetto “Bonus Natale” è un argomento molto dibattuto in questi giorni e, dopo la sua approvazione, sarebbe stato necessario attendere un documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Tale documento non ha tardato ad arrivate, il Fisco ha pubblicato nella mattinata del 10 ottobre 2024 la circolare n. 19/E spiegando a chi spetta il beneficio di importo fino a 100 euro e le regole per ottenerlo in busta paga insieme alla tredicesima mensilità, che viene in genere corrisposta nel mese di dicembre. Il documento di prassi, inoltre, fornisce anche istruzioni ai datori di lavoro che erogano il bonus: l’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto (es: a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (es: part-time).
In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
In breve, si ricorda che l’indennità inizialmente era prevista per la mensilità di gennaio, poi successivamente anticipata con la conversione in Legge del decreto omnibus (decreto-legge 113/2024).
A chi spetta il Bonus Natale – Per accedere al beneficio in commento occorre essere in possesso di tre requisiti:
- avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000€;
- avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio a carico;
- avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.
In relazione a quest’ultimo punto, è necessario prestare attenzione al Decreto Legislativo 216/2023 che ha rimodulato, solo per il 2024, l’ammontare delle detrazioni da lavoro dipendente. La detrazione prevista per il reddito complessivo fino a 15.000€ annui è stata aumentata da 1.880€ a 1.955€.
Con riguardo, invece, al limite dei 28.000€ l’Agenzia precisa che non concorre al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Quanto al secondo requisito, il documento precisa che occorre avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio (anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico. In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico.
Come richiederlo e come viene erogato – Il datore di lavoro, pubblico o privato, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli (almeno un figlio) fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo monogenitoriale.
La sussistenza dei requisiti reddituali e familiari deve essere comunicata dal lavoratore al datore di lavoro tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione.
Il datore di lavoro riconoscerà l’indennità e potrà recuperare le somme sottoforma di credito da utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga. Il codice tributo sarà stabilito con apposita risoluzione dall’Agenzia delle Entrate.
Dopo l’erogazione, in sede di conguaglio, il datore di lavoro verifica la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.
