Iper-ammortamento 2026: il ritorno della “super-deduzione” per investimenti 4.0 e rinnovabili (e la novità “Made in Europe”)

Con la Legge di Bilancio 2026 torna la maggiorazione dell’ammortamento, comunemente chiamata iper-ammortamento: un’agevolazione pensata per spingere le imprese a investire in beni tecnologici (Industria 4.0) e in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

L’idea è semplice: fiscalmente (cioè ai fini delle imposte) il costo del bene “pesa di più”, e quindi l’impresa può dedurre importi maggiori nel tempo.


In breve: cosa sapere subito

  • Periodo agevolato: investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

  • Maggiorazione a scaglioni (progressiva):

    • 180% fino a 2,5 milioni;

    • 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni;

    • 50% oltre 10 e fino a 20 milioni.

  • Beni agevolabili: beni materiali e immateriali “4.0” + rinnovabili per autoconsumo (con stoccaggio).

  • Requisito chiave: interconnessione (da dimostrare).

  • Novità importante: vincolo “Made in Europe” (UE/SEE) con certificazioni.

  • Controlli: ruolo rafforzato del GSE, soprattutto sugli impianti rinnovabili (es. fotovoltaico).


Quali investimenti rientrano nell’iper-ammortamento 2026

1) Beni materiali ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0)

Parliamo di macchinari e impianti “evoluti” che devono essere interconnessi ai sistemi aziendali di gestione della produzione o della supply chain (scambio dati “bidirezionale”).

2) Beni immateriali (software e soluzioni digitali)

Sono inclusi software, sistemi, piattaforme e applicazioni funzionali alla digitalizzazione dei processi.

3) Rinnovabili per autoconsumo (e accumulo)

Rientrano anche i beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, inclusi gli impianti di stoccaggio dell’energia prodotta.

👉 Per il solare, l’articolo evidenzia un punto specifico: sono agevolabili solo impianti con moduli fotovoltaici (non altre tecnologie non espressamente previste).


La novità 2026: la clausola “Made in Europe”

Una delle differenze più rilevanti è il vincolo sull’origine: per fruire dell’agevolazione, i beni devono essere prodotti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo (SEE) e questa provenienza va attestata con apposite certificazioni da conservare per eventuali controlli.

📌 Nota pratica: nelle prime settimane si è parlato anche di possibili “aggiustamenti” interpretativi/attuativi sulla clausola; è un tema in evoluzione e conviene monitorare i decreti e i chiarimenti.


Il ruolo del GSE: perché è importante

La Manovra 2026 rafforza il presidio dei controlli: il GSE assume un ruolo centrale nelle verifiche tecniche e amministrative, soprattutto per gli impianti rinnovabili (in particolare il fotovoltaico per autoconsumo). In concreto, certificazioni e informazioni rilasciate/validate dal GSE diventano un tassello importante per dimostrare che l’impianto è effettivamente rinnovabile, correttamente entrato in esercizio e destinato all’autoconsumo aziendale.


Come funziona davvero il vantaggio (senza tecnicismi)

L’iper-ammortamento non è un bonifico né un credito d’imposta immediato: è un meccanismo che aumenta il costo “fiscalmente riconosciuto” del bene e quindi aumenta le quote deducibili nel tempo (in base alle regole dell’ammortamento).

In pratica, il beneficio si vede come minori imposte negli anni, perché l’impresa deduce di più.


Checklist operativa: cosa fare prima di acquistare

Per evitare sorprese (soprattutto in caso di controllo), ecco una mini-checklist:

  1. Verifica che il bene rientri tra quelli agevolabili (4.0 / software / rinnovabili per autoconsumo).

  2. Interconnessione: pianifica prima come verrà realizzata e come la dimostrerai.

  3. Made in Europe: chiedi subito al fornitore la documentazione/certificazione di provenienza UE/SEE.

  4. Per rinnovabili: prepara un dossier ordinato (progetto, entrata in esercizio, dati di autoconsumo, ecc.) perché il tema GSE è centrale.

  5. Tempistiche: fai attenzione a quando l’investimento si considera “effettuato” ai fini fiscali (fattori come consegna, collaudo, entrata in funzione possono fare la differenza).

Se vuoi, in Studio possiamo aiutarti a valutare l’ammissibilità, impostare la documentazione e ridurre il rischio di contestazioni.

Francesco Paolo La Francesca – Consulente Tributario Qualificato ATI e Certificato UNI 11511

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